La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con l’ordinanza 23 gennaio 2026 n. 1527, ha chiarito definitivamente che il gestore della struttura ricettiva, nella riscossione dell’imposta, è soggetto responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sul cliente. Ne consegue che i gestori delle strutture ricettive, ai fini dell’imposta di soggiorno, non sono obbligati alla resa del conto di gestione secondo gli articoli 139 e seguenti del Codice di giustizia contabile.